L’attività estrattiva di cava in Piemonte

Tipologie merceologiche, livelli produttivi e di impegno ambientale al varo della nuova legge regionale (n. 23 del 17 novembre 2016)

Breve inquadramento tecnico
In Piemonte, oltre alla diffusa attività estrattiva per l'importante reperimento di pietrischi di monte e di sabbie e ghiaie di qualità - presenti soprattutto nelle pianure alluvionali e nei depositi morenici della regione - sono disponibili altri notevoli giacimenti utili, con relative cave di minerali industriali: calcari e scisti per la produzione di calce e cemento; gessi naturali multiuso (dall'edilizia, all'agronomia e per la chimica di base); silice cristallina per l'industria vetraria; nonché argille "comuni" per laterizi e speciali per l'industria ceramica. Nel comparto delle pietre ornamentali di pregio, si cita la presenza e la coltivazione dei graniti, dei serizzi e delle beole nell'area del Verbano Cusio Ossola, dello gneiss pregiato (Pietra di Luserna) nel territorio dei comuni di Bagnolo Piemonte, Luserna San Giovanni e Rorà, senza dimenticare la rinomata quarzite (Bargiolina) sul Monte Bracco. Assai limitate le attuali coltivazioni di marmo - a prescindere della famosa Cava Madre di Candoglia, la cui produzione è comunque esclusiva per la manutenzione del Duomo di Milano, come ribadito nel testo della nuova legge - sostanzialmente solo rappresentate dal calcare lucidabile di Crevola d'Ossola. Dal punto di vista strettamente numerico, in relazione ai litotipi estratti ed alla loro collocazione geografica, nel 2015 la situazione statistica ufficiale delle cave attive vedi tabella 1 e 2.
Di notevole interesse al riguardo sono tuttavia i dati aggiornati e pubblicati annualmente da ARPA Piemonte (disponibili al sito https://www.arpa.piemonte.gov.it/reporting/indicatori-on_line/uso-delle-risorse/industria_cave-e-miniere-1), dai quali si possono rilevare i trend produttivi, provenienti dalla Banca dati delle attività estrattive, gestita dal competente Settore regionale, in cui, dal 2007 al 2014 l'indicatore riporta il numero di cave e miniere attive presenti nel territorio regionale e i quantitativi estratti - suddivisi a seconda del litotipo e per provincia - fornendo altresì informazioni sull'utilizzo delle stesse risorse minerarie "non rinnovabili", attraverso i dati di produzione annua di tutti i materiali e minerali coltivati in Piemonte; l'indicatore riprende perciò anche i dati relativi ai minerali considerati di prima categoria (miniere) dalla tuttora vigente Legge mineraria italiana del 1927, più avanti richiamata. (vedi tabella 3)


Inquadramento normativo

Come noto, per le regioni italiane a statuto ordinario è stato possibile intervenire sulla materia estrattiva (cave) solo dagli anni settanta del secolo scorso allorché, con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fu data attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, trasferendo alle regioni la podestà legislativa e le funzioni amministrative inerenti, tra l'altro, anche all'attività estrattiva.
A seguito di tale decreto, la Regione Piemonte regolò il settore con la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), che introdusse principi condivisi, oggi consolidati in tutta Italia, relativi all'istituzione dell'autorizzazione estrattiva rilasciata a seguito della presentazione di progetti, redatti coerentemente, di coltivazione e di recupero ambientale.
Le competenze autorizzative di cava, dal 1978 e sino al 2000, risultarono poste in capo ai comuni territorialmente interessati; mentre l'istruttoria tecnica dei progetti fu presa in carico diretto della Regione, analogamente alle sue competenti funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di cave e torbiere (ex d.p.r. 128/1959 e succ. d. lgs. 624/1996). Detto potere autorizzativo venne invece mantenuto dalla Regione stessa esclusivamente per le cave site in aree delimitate a parco o riserva naturale, nonché per il regime di concessione mineraria (di cui all'art. 45 R.D. 1443/1927); quest'ultimo reso applicabile dalla sopraggiunta legge regionale piemontese n. 69/1978 anche alle cave.
In merito alla pianificazione, la legge regionale prevedeva il PRAE, senza però chiarire se lo strumento fosse da strutturare nell'ambito "programmatorio" regionale o con una precisa ricaduta in materia "urbanistica": in tal senso con una struttura che definisse fabbisogni ed indicasse le aree per l'attività estrattiva.
La suddetta legge regionale ha peraltro subito numerose modifiche negli anni '80-90 del secolo scorso, per semplificazioni procedurali ed adeguamenti a norme correlate e sopravvenute; tra l'altro, nel 1999, con la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30, assai innovativa nel quadro nazionale allora esistente, venne prevista una specifica normativa per le cave di "prestito", necessarie alla impegnativa realizzazione delle opere pubbliche, comprese in accordi Stato - regioni.
Nel 2000 per l'attuazione regionale della "riforma Bassanini" (tra il 1997 e il 1999), le funzioni autorizzative già indicate rimasero invariate come attribuzione, mentre sia l'istruttoria tecnica dei progetti, sia le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria furono conferite alle province.
In ambito pianificatorio il quadro normativo venne quindi meglio definito con la previsione del Documento di Programmazione delle Attività estrattive (DPAE), di competenza regionale, al quale far coerentemente seguire i Piani delle Attività Estrattive Provinciali (PAEP), in attribuzione esecutiva alle province, distinguendo in tal senso fra l'attività di indirizzo regionale e la conseguente attività pianificatoria provinciale.
L'istituto giuridico dell'onere (o tariffa del diritto di escavazione) a carico del coltivatore di cava, commisurato al volume di materiale estratto, fu introdotto in Piemonte con l'articolo 6 della legge finanziaria regionale n. 14 del 21.4.2006.
Più recentemente, in attuazione della Legge 56/2014 (Legge Delrio), sempre attraverso modifiche apportate al testo originario della l.r. 69/1978 ed in merito alle competenze autorizzative, il processo decisionale è stato unificato, presso la provincia interessata, con la Conferenza di Servizi provinciale; mentre le funzioni in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria sono ritornate alla Regione. Anche in materia di "pianificazione" estrattiva, preso atto che, facendo seguito all'approvazione del DPAE regionale (avvenuta nel 2000), con la sola eccezione della Provincia di Novara, non sono risultati disponibili i pur previsti piani provinciali, è stata riformulata la previsione originaria di un PRAE di competenza regionale, quale "unico" strumento pianificatorio dell'attività estrattiva.
In Piemonte, la sopra descritta frammentazione delle varie norme regionali sulle attività estrattive e la più generale mancanza di un organico aggiornamento erano già state messe in evidenza alla fine dello scorso decennio, quando fu persino predisposta una bozza di disegno di legge da parte della Giunta regionale di allora, al quale tuttavia a causa sia di un mancato, pieno consenso delle Amministrazioni locali che di un coinvolgimento sufficiente delle Associazioni produttive, non fu dato corso.


La nuova legge della Regione Piemonte

Solo al termine di quest'anno, con l'approvazione della l.r. 17 novembre 2016 n. 23, la Regione Piemonte si è così potuta dotare di una legge "quadro" sulle attività estrattive di cava, con la quale sono state abrogate tutte le norme che, dal 1978, si erano confusamente andate a sovrapporre.
L'approvazione di questa nuova legge è il risultato di un'approfondita ed articolata attività della Commissione consiliare, che ha svolto un non facile ma costruttivo esame congiunto di due proposte di legge, presentate da forze politiche diverse, per approdare alla stesura di un testo il più possibile condiviso da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale. Tale attività, con il supporto degli uffici degli Assessorati ambiente, urbanistica, agricoltura e soprattutto dell'Assessorato alle Attività produttive, competente in materia di attività estrattive, ha infatti portato ad un'unica stesura, profondamente modificata rispetto ai testi iniziali, che ha acquisito anche una chiarezza normativa nell'ambito del diritto minerario e dei suoi rapporti con la materia ambientale che nel tempo si è andata sviluppando.
Il testo della nuova legge regionale è reso disponibile e "scaricabile" all'indirizzo https://www.arianna.consiglioregionale.piemonte.it.
Una breve guida alla lettura delle innovazioni apportate della legge può quindi essere così utilmente sintetizzata.

L'articolo è stato pubblicato a pag 13 del n.627/2017 di Quarry and Construction...continua a leggere