Importanti novità in merito alla disciplina dei sottoprodotti


è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15/II/2017 (serie generale n. 38) il Decreto 13 Ottobre 2016 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".
Come noto la disciplina dei sottoprodotti è contenuta nell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006 ed essa implica che il produttore di un residuo possa invocarla solo previa dimostrazione dell'adempimento di alcune condizioni necessarie. Infatti, essendo la disciplina dei sottoprodotti una disciplina di maggior favore rispetto a quella dei rifiuti, secondo i principi generali del nostro ordinamento, si applica l'"inversione dell'onere della prova". In buona sostanza è il produttore che deve dimostrare che sono sottoprodotti e non rifiuti e se non vi riesce ricade nella condizione di smaltitore di rifiuti (abusivo).
Riportiamo qui in estratto, per maggiore facilità di comprensione, le condizioni di cui trattasi:
[...].
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
[...]

Inevitabilmente gli elevati rischi connessi alla gestione dei sottoprodotti, legati soprattutto alla difficoltà di dare una risposta certa e rassicurante alla domanda "Ciò che io ritengo sufficiente a dimostrare il rispetto delle condizioni sarà ritenuto sufficiente anche dalla Autorità di controllo?" hanno frenato molto negli ultimi anni l'applicazione di questa disciplina. Ne è quindi risultata fortemente penalizzata la realizzazione dello scopo voluto dal Ministero di sottrarre una parte cospicua dei residui di produzione al flusso dei rifiuti, per avviarli ad altro ciclo produttivo.
Con questo provvedimento il Ministero dell' Ambiente intende fornire a chi desidera invocare la disciplina dei sottoprodotti alcune indicazioni utili ad agevolare il ricorso alla disciplina dei sottoprodotti garantendo maggiore certezza e uniformità di interpretazione.
Innanzitutto è previsto che il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto siano iscritti, senza onere economico, in un apposito elenco istituito presso le Camere di Commercio territorialmente competenti (art. 4, comma 4) ed ancora la conservazione per 3 anni a beneficio dell' Autorità di controllo della documentazione inerente la prova del rispetto delle condizioni di cui sopra.

Pur invitando alla lettura del Testo completo per una più completa conoscenza, riassumiamo qui alcuni degli aspetti più significativi e con riserva di ulteriori approfondimenti per il seguito, in particolare con riferimento all'aspetto da sempre più critico: "La certezza del riutilizzo".
1. La certezza del riutilizzo deve innanzitutto essere garantita dalla produzione fino all'effettivo riutilizzo, ivi comprese le fasi del deposito e del trasporto.
2. Se il riutilizzo dei sottoprodotti avviene nello stesso ciclo produttivo è necessario che l'organizzazione del ciclo di produzione dimostri l'effettivo riutilizzo, in maniera congrua per tipologia e quantità.
3. Se invece il riutilizzo dei sottoprodotti avviene in altro ciclo produttivo, l'impianto od il sito di riutilizzo devono essere individuati già al momento della produzione del residuo. Utile elemento di prova può costituire l'esistenza di un rapporto contrattuale tra produttore ed utilizzatore.
4. In mancanza di un rapporto contrattuale è necessaria la redazione di una scheda tecnica (secondo il fac simile dell'allegato II).
5. Le schede tecniche devono essere numerate, vidimate e gestite come i registri IVA. Per la vidimazione si fa riferimento alla Camera di Commercio territorialmente competente.
Di particolare rilievo anche le prescrizioni contenute nell'art. 8 e relative alle fasi del deposito e del trasporto. Vi si prevede in particolare la necessità della separazione dei sottoprodotti dai prodotti e dai rifiuti, l'adozione delle cautele per scongiurare ogni eventuale rischio per la salute e l'ambiente e la congruità dei tempi di gestione rispetto a quanto dichiarato nella scheda.
Si evidenzia ancora che la disciplina per la gestione delle c.d. "Terre e rocce di scavo" rimane assolutamente invariata.