Le novità in merito ai limiti di esposizione professionale in sotterraneo alle emissioni dei mezzi diesel

Premessa
La Direttiva della Commissione Europea n. 2017/164 del 31 gennaio 2017 ha definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale a livello dell'Unione, relativi a determinati agenti chimici, al fine dichiarato di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.
I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati e raccomandati dallo SCOEL (Scientific Committee on Occupational Exposure Limits), Organismo consultivo dell'UE, che propone tali valori esclusivamente in base a considerazioni sanitarie, a partire dai dati scientifici disponibili più recenti. I valori limite indicativi sono adottati dalla Commissione tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.
Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi dopo un'esposizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa.
Risulta evidente come nella definizione dei limiti di indicativi di esposizione non si tenga conto della fattibilità tecnica ed economica degli interventi tecnici, organizzativi e procedurali da parte delle aziende per garantire il rispetto di tali limiti: i limiti indicativi rappresentano obiettivi dell'Unione Europea per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure di prevenzione e protezione.
Gli Stati membri definiscono un valore limite nazionale di esposizione professionale per ogni agente chimico per il quale l'Unione Europea ha individuato un valore limite indicativo: la natura del valore limite di esposizione professionale nazionale è determinato in considerazione del valore indicativo comunitario in conformità alla legislazione e alla prassi nazionale.
La legislazione italiana recepisce acriticamente tutti i valori indicativi proposti dall'Unione Europea, senza valutarne e considerarne in alcun modo le problematiche applicative in carico ai datori di lavoro.
Il quarto elenco di cui sopra contiene, tra l'altro, i valori indicativi di esposizione professionale relativi a monossido di carbonio, monossido di azoto, biossido di azoto e anidride solforosa, di specifico interesse per le attività estrattive in sotterraneo e per i lavori in galleria, condotti mediante l'utilizzo di mezzi diesel: la direttiva n. 2017/164 dovrà essere recepita nell'Ordinamento italiano entro il 21 agosto 2018.
Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio, riconoscendo, di fatto, la difficoltà per le aziende estrattive dell'adeguamento alla nuova normativa introdotta.
I valori di esposizione indicativi per gli ossidi di azoto e l'ossido di carbonio sono stati inseriti con difficoltà nel quarto elenco degli agenti chimici oggetto di regolazione ai fini della limitazione dell'esposizione professionale dei lavoratori, allegato alla direttiva n. 2017/94, ben 23 anni dopo la proposta iniziale e 17 anni dopo le osservazioni dello SHCMOEI ("Safety and Health Commission for the Mining and other Extractive Industries), Organo consultivo tripartito per il settore minerario della DG Employment, Industrial Relations and Social Affairs dell'UE, ora soppresso, evidenziando la serietà e la gravità di alcune problematiche sin da allora esaminate.
L'ulteriore proroga all'anno 2023 dei termini di applicazione dei limiti indicativi di esposizione professionale ai gas in esame appare indicativa della difficoltà di realizzazione dell'adeguamento richiesto dalla direttiva per le attività in sotterraneo.
Per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio la direttiva comunitaria prevede si applichino, ancora per le attività in sotterraneo, i valori limite nazionali in vigore il 1 febbraio 2017: in Italia non vi sono limiti applicabili, se si escludono quelli poco realistici, perché fortemente datati, previsti dal DPR n. 128/1959.
La deroga di cui ai punti precedenti, se da un lato introduce più ampi termini di adeguamento anche per il tunneling, esclude le attività estrattive di cava in sotterraneo, in quanto si fa riferimento alle sole miniere: si tratta certamente di una esclusione non voluta, come si evince dalla lettura della versione inglese della direttiva, che parla di underground mining in generale, non distinguendo tra cave e miniere: in sede di attuazione della direttiva si dovrà tenere conto di tale precisazione, al fine di non penalizzare con pesanti prescrizioni le attività di cava in sotterraneo.
In via generale, si segnala che i limiti di esposizione ad agenti chimici dovrebbero fare riferimento a scelte di tipo sanitario, congiuntamente a valutazioni di tipo tecnico ed economico: la fissazione di un limite costituisce la conclusione di una specifica valutazione dei rischi che porta il legislatore a scegliere il rischio minimo accettabile: nel caso attuale, invece l'UE accetta i limiti indicativi dello SCOEL, basati solo su considerazioni sanitarie.
Di converso, il limite di emissione dei mezzi diesel in miniera (non oggetto di proposta) è determinato in relazione alle caratteristiche tecniche dei motori e delle relative prestazioni: i gas emessi dovranno essere diluiti tramite la ventilazione in funzione dei limiti di esposizione dei lavoratori.


Le problematiche di esposizione dei lavoratori alle emissioni dei mezzi diesel in sotterraneo
A seguito dell'introduzione sistematica di mezzi diesel in sotterraneo, in sostituzione di quelli azionati ad aria compressa o con energia elettrica, è apparso evidente l'impegno importante a carico delle aziende per il mantenimento della salubrità degli ambienti di lavoro, in relazione alle elevate potenze impegnate dai mezzi stessi e alla necessità di assicurare una ventilazione adeguata alla presenza di motori termici e tale da essere accettabile per il benessere dei lavoratori.
La Commissione europea, sin dai primi anni novanta del secolo scorso, ha dato incarico allo SCOEL di redigere e proporre le raccomandazioni relative ai valori indicativi di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici di cui sopra, emessi per la gran parte dai mezzi diesel: le prime proposte dello SCOEL sono state presentate nel corso del 1994.
Allorquando sono emerse le prime indicazioni circa i limiti indicativi da proporre da parte dello SCOEL, le rappresentanze datoriali del settore estrattivo a livello europeo hanno sollevato il problema circa l'impossibilità concreta di rispettare tali limiti, per motivi tecnici, economici e di misurazione, aggiungendo che l'adozione degli stessi limiti avrebbe provocato la necessità della messa fuori servizio della gran parte delle macchine azionate con mezzi diesel. Quale conseguenza pratica e immediata si è paventato il rischio della chiusura di molte miniere nel caso in cui le macchine diesel non potessero essere sostituite con altre ad azionamento elettrico, le uniche in grado di garantire il rispetto dei limiti di esposizione previsti.
In particolare, sono stati evidenziati insormontabili problemi tecnici di adeguamento relativamente ai valori limite indicativi proposti per il biossido di azoto e l'ossido di carbonio.
La situazione è apparsa talmente preoccupante che lo SHCMOEI, nel 1999, ha creato un gruppo ad hoc al fine di fornire una opinione qualificata ai responsabili comunitari delle scelte normative circa i limiti indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici di cui sopra.
Particolare impegno è stato profuso dal Ministero dell'Economia e delle Tecnologie della Repubblica Federale Tedesca per il sostegno del gruppo ad hoc, in relazione al rilevante interesse della Germania, da poco unificata, per lo sviluppo delle proprie attività minerarie in sotterraneo.
Lo scrivente, in rappresentanza del governo italiano, ha partecipato ai lavori, apportando l'esperienza del settore estrattivo nazionale in merito all'utilizzo dei mezzi diesel nel sotterrano delle cave e delle miniere, relazionando, su incarico del gruppo ad hoc, circa le problematiche di adeguamento al proposto limite indicativo di esposizione professionale relativamente al gas monossido di carbonio.
Appare evidente che i nuovi limiti relativi alle esposizioni alle emissioni di gas risultano di difficile attuazione esclusivamente nelle cave e miniere con impiego di mezzi diesel in modo intensivo, mentre appaiono di facile attuazione nei sotterranei costituiti da vuoti di elevato volume e ben ventilati.
Si riportano di seguito le specifiche problematiche in relazione ai gas sopra richiamati.

Monossido di carbonio
Il limite indicativo di esposizione fissato dalla direttiva per il monossido di carbonio è pari a 20 ppm, misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA, Time-Weighted Average)) e pari a 100 ppm quale livello di esposizione a breve termine (STEL, Short-Term Exposure Limit)) per un periodo di quindici minuti.
Il valore precedente risulta proposto dallo SCOEL con raccomandazione n. 57 del 1995, a seguito di considerazioni esclusivamente sanitarie, in relazione agli effetti del gas considerato sul cervello, sul sistema cardiovascolare e sul feto delle donne incinte.
Non si entra nel merito delle problematiche sanitarie legate alla esposizione a monossido di carbonio, ma si espongono le motivazioni per cui il limite proposto è stato considerato tecnicamente ed economicamente non attuabile, secondo le valutazioni dello SHCMOEI nel 1999 tutt'ora valide, essendo tale valutazione ancora riferita al documento SCOEL del 1995:
Secondo il gruppo ad hoc:
• la valutazione scientifica, come condotta dallo SCOEL, non ha valore conclusivo, non c'è evidenza scientifica circa la necessità di ridurre il limite di esposizione indicativo del monossido di carbonio (TWA);
• occorre evidenziare che nel 1975 la commissione tedesca deputata alla definizione dei limiti (MAK) di esposizione agli agenti chimici ha chiarito che un limite indicativo di 50 ppm tutela i lavoratori in condizioni normali di salute. Tale limite è stato poi ridotto a 30 ppm nel 1981, per proteggere particolari individui con patologie sensibili;
• la motivazione della scelta di un limite indicativo di esposizione molto cautelativo è derivato soltanto dalla decisione di proteggere dei gruppi da rischi particolari, quali donne incinta e lavoratori con malattie cardiovascolari: ma tali gruppi oggi non possono essere addetti a lavori minerari in sotterraneo;
• gli studi preliminari condotti dallo SCOEL hanno escluso la possibilità di imporre per le miniere il limite di esposizione dei lavoratori di 30 ppm: lo SHCMOEI ha considerato del tutto incomprensibile che una riduzione del valore proposto di esposizione di un terzo, fino a 20 ppm potesse essere richiesta a seguito di valutazioni circa un approccio fondato su valori preferenziali, con un surplus di sicurezza, non basati su studi scientifici riconosciuti.
Lo scrivente ritiene che oggi il valore indicativo stabilito dalla direttiva 2017/164 di 20 ppm si possa considerare accettabile, alla luce del progresso dei sistemi di ventilazione e di manutenzione dei mezzi diesel, insieme al progresso tecnologico dei motori diesel sulle macchine utilizzate in sotterraneo, nonché della tipologia di vuoti di scavo generalmente presente nelle attività estrattive nazionali; sono in forte aumento le attività estrattive in sotterraneo di minerali industriali e di pietre ornamentali, per le quali i valori misurati di esposizione dei lavoratori a monossido di carbonio risultano già inferiori ai limiti stabiliti dalla direttiva 2017/164.
I limiti di esposizione dei lavoratori in Italia, relativamente al monossido di carbonio, attualmente sono generalmente inferiori a 10 ppm; tale limite è facilmente misurabile con la strumentazione disponibile in cantiere.
Le norme ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), attualmente adottate a livello nazionale, per l'autorevolezza della fonte, in assenza di riferimenti normativi, prevedono un limite di esposizione dei lavoratori pari a 25 ppm, congiuntamente a un limite biologico di 28,01 in peso molecolare di COHb-emia.

Biossido di azoto
Le problematiche applicative relative ai limiti indicativi di esposizione per il biossido di azoto appaiono più impegnative, in riferimento alla necessità di assicurare, ai fini del mantenimento dei limiti stessi, ingenti portate di aria con la ventilazione, nei cantieri e nelle vie di carreggio; una elevata velocità dell'aria, come si vedrà nel seguito, può creare problemi consistenti per la salute dei lavoratori.
Lo SCOEL, con la raccomandazione n. 53 del 2014, ha proposto quale limite indicativo di esposizione professionale dei lavoratori il valore di 0,5 ppm TWA, con un limite di esposizione di durata non superiore a quindici minuti di 1 ppm (STEL); tali limiti sono stati recepiti con la direttiva n. 2017/164.
La proposta iniziale dello SCOEL nel 1998 era pari a 0,2 ppm (TWA), fortemente contrastata dallo SHCMOEI, tanto da richiede ulteriori e lunghi accertamenti in relazione alle risultanze di osservazioni e valutazioni su numerose coorti di minatori.
Il gruppo ad hoc aveva dedotto quanto segue:
• dal punto di vista sanitario le valutazioni dello SCOEL non considerano gli studi epidemiologici disponibili, i soli che oggi tengono conto dell'effettivo impatto dell'esposizione della forza lavoro al biossido di azoto, ma considerano soltanto studi sperimentali con esposizione a breve termine;
• i gruppi di riferimento degli studi considerati, molto ampi, non corrispondono alla forza lavorativa impiegata nel sotterraneo delle attività estrattive, in quanto si pone l'obiettivo di proteggere l'intera popolazione lavorativa: oggi la sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori impiegati nel sotterraneo di miniere e cave risulta particolarmente efficace, potendosi prevenire l'impiego in sotterraneo di lavoratori affetti da asma o con malattia polmonare ostruttiva cronica.
• dal punto di vista tecnico si segnala che le fonti di emissione di biossido di azoto in sotterraneo sono principalmente gli esplosivi e i mezzi diesel.
• l'abbattimento delle emissioni di biossido di azoto deve avvenire mediante una corretta progettazione e gestione del sistema di ventilazione del sotterraneo: l'accentuata riduzione dei limiti indicativi di esposizione professionale del biossido di azoto implica la necessità di incrementare in modo sostanziale la velocità dell'aria di ventilazione delle gallerie minerarie, con notevole peggioramento dell'ambiente di lavoro (deumidificazione eccessiva della miniera ed elevata concentrazione di polveri nell'aria, con conseguenti nuovi rischi per la salute dei lavoratori).
• Relativamente alle problematiche economiche si segnala la necessità, riportando quale esempio indicativo le miniere di sali potassici e di salgemma della Germania, di procedere a nuovi e insostenibili investimenti per modificare radicalmente il sistema della ventilazione del sotterraneo e modificare le modalità di coltivazione, non potendosi procedere, per motivi tecnici, alla sostituzione dei mezzi diesel con altri ad azionamento elettrico: i costi molto elevati della riconversione delle tecniche produttive del sotterraneo delle miniere potrebbero risultare talmente proibitivi da provocare la chiusura di molte attività minerarie.
Le conclusioni dello SCOEL sono state ripetutamente controdedotte da EUROMINES, Associazione imprenditoriale europea delle industrie minerarie di minerali metallici e minerali industriali, che rappresenta la gran parte delle aziende estrattive con cantieri in sotterraneo, sin dal 1998 e infine nel 2014, sostanzialmente riprendendo le considerazioni già contenute nel documento dello SHCMOEI.
Osservazioni particolari sono state effettuate in merito alla corretta misurabilità del limite di esposizione proposto. Secondo EROMINES non vi è la certezza di misurare correttamente il valore di 0,5 ppm TWA di esposizione: l'affermazione dello SCOEL circa la disponibilità di una tecnica di misura ("sensor") con il limite inferire di rilevabilità di 0,04 ppm non è supportato da letteratura scientifica, ma solo dalle affermazioni della casa produttrice dello strumento di misura.
Il limite indicativo di esposizione introdotto dalla direttiva 2017/164 risulta penalizzante rispetto agli attuali valori adottati dai principali Stati membri, in quanto riduce tali valori mediamente dell'85% ( valori limite di esposizione, a titolo esemplificativo, risultano essere 2 ppm per Svezia e Spagna, 3 ppm per Francia, Belgio e Finlandia, 5 ppm per Irlanda).
Il valore limite di esposizione proposto dalla ACGIH è di 0,2 ppm TWA, in forte contrasto con quanto previsto dalle leggi degli Stati UE: l'assenza di un limite STEL di picco di quindici minuti permette di raggiungere valori massimi anche elevati di esposizione dei lavoratori, potendo ridurre l'esposizione media nelle otto ore lavorative con interventi di carattere organizzativo (riduzione dei tempi di esposizione).

Monossido di azoto
La direttiva 2017/164 riporta il valore limite indicativo di esposizione di 2 ppm TWA, senza proporre un valore di picco (STEL), conformemente a quanto proposto dallo SCOEL con raccomandazione n. 89/2014: il valore proposto risulta essere inferiore del 92 % rispetto ai valori limite previsti dalla Stati membri (25 ppm nella quasi totalità degli Stati membri e in USA, 35 ppm in Gran Bretagna).
Occorre notare come il valore proposto dallo SCOEL sia privo di riscontro a livello internazionale, e basato sulla considerazione che il monossido di azoto reagisce con l'aria per dare origine a biossido di azoto, e si ammette pienamente che non è possibile valutare gli effetti sulla salute dei lavoratori del monossido di azoto nel caso di emissioni diesel, in presenza di biossido di azoto e particolato diesel aerodisperso (DPM, Diesel Particulate Matter).
EUROMINES ha contestato le conclusioni dello SCOEL, per motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle relative al biossido di azoto.

Biossido di zolfo (anidride solforosa)
La direttiva 2017/164 riporta il limite indicativo di esposizione professionale per l'anidride solforosa, pari 0,5 ppm TWA e 1 ppm STEL in recepimento della raccomandazione SCOEL n. 27/2009; non vi sono particolari problemi applicativi dal punto di vista tecnico ed economico, per cui non vi è differimento per la sua applicazione alle attività in sotterraneo dalla data del 21 agosto 2018 di previsto recepimento della direttiva stessa.


La legislazione italiana
La legislazione italiana affronta il tema della tutela dei lavoratori dalla esposizione ad agenti chimici sia nel DPR n. 128/1959 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), sia nel decreto legislativo n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro).
Il DPR n. 128/1959 risulta ormai superato, sia dai concetti prevenzionistici dell'Unione Europea, sia per il mancato aggiornamento della quasi totalità del suo contenuto in base al progresso tecnico e scientifico, e non garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del settore estrattivo: la vigenza della gran parte degli articoli di tale decreto, e particolarmente di quelli relativi ai limiti di esposizione a gas dei lavoratori, è stata confermata con il recente decreto legislativo n. 179/2009, creando ulteriore confusione nel panorama nazionale.
Esso giace ormai abbandonato dal legislatore, con totale indifferenza per la salute dei lavoratori del settore estrattivo, senza che se ne preveda, per quanto a conoscenza, il suo aggiornamento tecnico e amministrativo, ponendo a carico degli operatori e degli organi di vigilanza lo stabilire quali delle norme siano ancora applicabili e quali siano invece in contrasto con i principi prevenzionistici stabiliti a livello comunitario o addirittura superate dal punto di vista tecnico.
La giurisprudenza in materia di sicurezza del lavoro fa carico al datore di lavoro (al titolare per il settore minerario) di adottare gli strumenti che il progresso tecnico rende disponibili per la riduzione del rischio dei lavoratori, anche oltre le previsioni normative: taluni Organi di vigilanza, con lodevole impegno, sopperiscono, con azioni di effettiva ed efficace prevenzione, alle carenze della legislazione specialistica nazionale.
L'articolo 187 del DPR n. 128/1959 prevede l'obbligo di misurazione delle emissioni di scarico dei mezzi diesel relativamente al monossido di carbonio: qualora si misuri una concentrazione di monossido di carbonio superiore a 1500 ppm, il mezzo deve essere posto fuori servizio: la norma non ha un effettivo valore prevenzionistico, in quanto la riduzione dell'esposizione dei lavoratori si ottiene sostanzialmente mediante una adeguata ventilazione, inoltre, invade il campo della normazione tecnica di cui alla direttiva macchine e alle relative norme armonizzate CEN.
L'articolo 411 del sopra citato decreto, valido esclusivamente per le miniere classificate per emanazione di gas (grisou nel caso di emissioni di ossidi di azoto e di monossido di carbonio), prevede soltanto un limite di concentrazione nella corrente d'aria che interessa i cantieri e le gallerie di 25 ppm per ossido e biossido di azoto totali, 50 ppm per il monossido di carbonio, e 10 ppn per il biossido di zolfo (anidride solforosa).
La legislazione da applicare relativamente alla tutela della salute dei lavoratori, anche del settore estrattivo, in riferimento alla esposizione ad agenti chimici in presenza di utilizzo di mezzi diesel in sotterraneo è rinvenibile al Titolo IX, Capo I, Protezione da agenti chimici, del decreto legislativo n. 81/2008, mentre i valori limite di esposizione ad agenti chimici sono riportati all'allegato XXXVIII del medesimo decreto legislativo.
Manca dal panorama prevenzionistico europeo la fissazione di limiti di esposizione relativamente al particolato carbonioso aerodisperso (DPM), che può contenere in adsorbimento numerosi idrocarburi policiclici aromatici (IPA); gli interventi per la riduzione della esposizione al DPM rivestono certamente una notevole importanza prevenzionistica, in quanto tale inquinante può avere effetti cancerogeni sui lavoratori, provocati dagli agenti chimici adsorbiti.
Quale considerazione conclusiva, si afferma che il differimento al 21 agosto 2023 dell'applicazione dei limiti di esposizione professionale a monossido di carbonio e monossido e diossido di azoto costituisce anche il riconoscimento che la prevenzione nelle attività estrattive in sotterraneo presenta problemi, in termini tecnici ed economici, più rilevanti rispetto alla generalità delle attività industriali, con necessità di maggiori attenzioni in termini normativi e di prevenzione.