Recupero di cava con materiali diversi dai rifiuti dell’attività estrattiva

Da tempo si discute sulla legittimità dell'esecuzione delle opere di riassetto morfologico dell'area di cava (riempimento dei "vuoti di miniera" per dirla con le parole del Ministero) facendo ricorso ai rifiuti inerti al di fuori del regime delle discariche.
Più precisamente, ferma da una parte la pacifica possibilità di colmare i "vuoti di miniera" (e anche di cava, sottinteso) con i residui dell'attività estrattiva, quali cappellaccio, limi di lavaggio, sterili, etc., e dall'altra di usare tutti i rifiuti ammessi dall'autorizzazione nel caso si verta nel regime di discarica, alcuni dubbi persistevano sulla possibilità, che per comodità di comprensione potremmo definire "intermedio", di usare rifiuti inerti diversi da quelli derivanti dall'attività estrattiva ma al di fuori del regime di discarica. Il tema era stato sollevato davanti al TAR Puglia e, stante la sua rilevanza di carattere generale, aveva determinato la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia Europea.
La Corte di Giustizia si era già pronunciata in senso favorevole, ovvero che "[...] l'attività di riempimento di una cava non è sottoposta alla normativa prevista per le discariche di cui alla Direttiva 1999/31/CE ed alla relativa legge italiana di attuazione di cui al d.lgs. n. 36/2003 (oggi art. 208, d.lgs. n. 152/2006) ove sia preordinata al mero recupero ambientale e condotta con i materiali previsti per il recupero stesso, circostanze che il giudice del rinvio è chiamato a verificare. [...]".
In buona sostanza il giudice nazionale deve verificare il rispetto di due condizioni (cumulative):
a) che l'impresa di cava procederebbe al riempimento di vuoti di miniera o di cava che le appartiene anche nel caso in cui dovesse rinunciare ad utilizzare a questo scopo rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione (ovvero, ragionando al contrario, che il riempimento è fatto per rispondere all'obbligo imposto dal progetto autorizzato, e che sussiste a prescindere dal materiale utilizzato, e non è un pretesto, ragionando al contrario, per eludere la normativa sulle discariche);
b) che i rifiuti che si prevede di utilizzare siano appropriati ai fini di tale operazione di riempimento (cioè i materiali ex D.M. 05.02.1995, il cui articolo 5 prevedeva e prevede l'uso dei rifiuti non pericolosi indicati nell'Allegato n. 1 del decreto medesimo per le attività di recupero ambientale da realizzarsi attraverso rimodellamenti geomorfologici).
Il Consiglio di Stato ora, rigettando definitivamente il ricorso di Regione Puglia, conferma definitivamente il punto in senso favorevole alle imprese di cava.