Esposizione dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile
Progressi a livello europeo per una classificazione tra le attività cancerogene
E’ ormai da circa un ventennio che si discute sulla possibile cancerogenicità dell’esposizione dei lavoratori a silice libera cristallina respirabile in ambiente di lavoro, a seguito della indicazione dell’esposizione stessa da parte dello IARC (International Agency for Research on Cancer), nel 1997, con sostanziale aggiornamento nel 2012 (monografia C100), quale certamente cancerogena per l’uomo. Lo IARC è un’Agenzia dell’ONU espressamente deputata alla individuazione delle sostante certamente o potenzialmente cancerogene per l’uomo.
Lo IARC, per la prima volta, ha individuato quale responsabile del rischio cancerogeno non una sostanza particolare, bensì l’esposizione ambientale a una sostanza particolare in ambito lavorativo.
In considerazione del carattere ubiquitario della silice cristallina sulla crosta terrestre, delle numerosissime attività estrattive, di costruzione e industriali, che implicano la ineludibile presenza di tale minerale, il quale, durante la lavorazione, può liberarsi nell’ambiente di lavoro sotto forma di polveri respirabili, è stata evidenziata, soprattutto da parte delle associazioni imprenditoriali, la grande difficoltà di applicare correttamente la normativa comunitaria relativa all’esposizione dei lavoratori a sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro, nonché i problemi di tipo economico esistenti per orientare la prevenzione verso le nuove previsioni normative in recepimento delle indicazioni dello IARC.
E’ bene precisare che l’industria, nella sua complessità, ha finora ben affrontato il problema della esposizione a silice libera cristallina nei processi lavorativi, con riferimento alla riduzione del rischio silicosi, mediante interventi coordinati di carattere tecnico, organizzativo e procedurale, che hanno ridotto significativamente il valore medio della esposizione stessa, con un abbassamento notevole, in Italia, del numero di riconoscimenti della malattia professionale silicosi da parte dell’INAIL.
Nei vent’anni passati sono state sviluppate numerose iniziative, a livello nazionale e comunitario, finalizzate a perseguire con maggiore impegno la riduzione dell’esposizione dei lavoratori alla silice cristallina respirabile, nell’ipotesi concreta che un abbattimento dei valori di esposizione contribuisca a ridurre anche il rischio cancerogeno. Occorre precisare che le rappresentanze industriali, pur adoperandosi concretamente nel senso dell’abbattimento dei valori di esposizione, non hanno mai accettato le conclusioni dello IARC sulla cancerogenicità dell’esposizione a silice libera cristallina nei processi produttivi.
Dopo anni di discussioni, studi, sperimentazioni, valutazioni, etc, sono state individuate soluzioni a livello normativo relativamente alla tutela dei lavoratori esposti a silice libera cristallina differenziate negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, che, pur con gli stessi obiettivi di tutela dei lavoratori, seguono percorsi attuativi differenti.
La Commissione Europea, con il documento COM(2016) 248 def. del 13 maggio 2016, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, ha proposto l’inserimento di un limite di esposizione professionale ad alcuni agenti cancerogeni, tra cui la silice libera cristallina, nell’allegato III della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, nonché l’individuazione delle lavorazioni con presenza di silice ibera cristallina all’allegato I tra i processi che possono originare agenti chimici cancerogeni. La precitata direttiva risulta attuata al Capo II, Protezione da agenti cancerogeni e mutageni, del Titolo IX del decreto legislativo n. 81/2008, Testo unico sulla sicurezza del lavoro.
Negli Stati Uniti l’OSHA (Occupational safety and Health Administration), con un documento pubblicato sul Federal Register del 25 marzo 2016, ha pure regolamentato la protezione dei lavoratori per esposizione professionale alla silice libera cristallina, prendendo atto sia di quanto definito dallo IARC, sia dal TNP (Toxical National Program).
Attuali indirizzi di tutela in Italia
In attesa del completamente del percorso comunitario di approvazione della direttiva e della sua attuazione, in Italia, in assenza di una specifica legislazione, si fa riferimento a documenti di provenienza internazionale o elaborati a livello nazionale da organismi in forma essenzialmente volontaria.
Costituiscono valido riferimento le norme ACGIH (American Conference of Governemental Industrial Hygienists), riconosciuta a livello mondiale quale autorevole Associazione professionale che, tra l’altro, propone i limiti di esposizione professionale per gli agenti chimici, fisici e biologici; con riferimento alla silice libera cristallina, in piena sintonia con lo IARC, ne classifica l’esposizione professionale quale fonte di rischio cancerogeno per il lavoratore, imponendo un limite di esposizione (TLV, Threshold Limit Value) pari a 0,025 mg/m3, valore certamente difficile da rispettare, al limite del rilevamento strumentale, e di gran lunga inferiore a quanto riportato dalle normative internazionali, vigenti o in corso di approvazione. La normativa ACGIH, in assenza di riferimenti concreti circa i limiti di esposizione professionale da rispettare, è richiamata in numerosi contratti di lavoro, per applicazione volontaria.
Osservo che in Italia l’unico riferimento normativo vigente relativo a esposizione a silice in ambiente di lavoro è contenuto nel DPR n. 128/1959, Norme di polizia delle Miniere e delle Cave, che, all’articolo 636, definisce dannose le polveri con percentuale in silice superire al 10% e in misura superiore 2 mg/m3, con limite al numero di particelle per m3 inferiore a 650; si tratta di limiti ormai superati dalle conoscenze sanitarie e e dalle possibilità di tutela offerte dal progresso tecnologico, quindi sostanzialmente non applicabili, anche se alcuni Organi di Vigilanza ne perseguono l’applicazione, in evidente danno sanitario dei lavoratori.
A livello comunitario, successivamente alla definizione data nel 1997 dello IARC circa la cancerogenicità dell’esposizione a silice libera cristallina respirabile, ha richiesto allo SCOEL (Scientific Committe for the setting-up of Occupational Exposure Limits), di raccomandare un limite di esposizione professionale.
Lo SCOEL, con una conclusione frutto di un ponderato equilibrismo, ha affermato:
Il principale effetto sugli uomini dell’inalazione della polvere di silice cristallina è la silicosi. Ci sono informazioni sufficienti per concludere che il rischio relativo al cancro al polmone è più alto nelle persone affette da silicosi (e, apparentemente, non nei lavoratori non affetti da silicosi esposti alla polvere di silice cristallina nelle cave e nell’industria ceramica). Quindi, prevenire lo sviluppo della silicosi ridurrebbe anche il rischio di cancro. Fino a quando non sarà individuata una chiara soglia per lo sviluppo della silicosi, ogni riduzione dell’esposizione ridurrà il rischio di silicosi. Ciò suggerisce che un valore limite di esposizione dovrebbe restare al di sotto di 0,05mg/m3. Le conclusioni dello SCOEL differivano sostanzialmente da quelle dello IARC, per cui il parere di tale Commissione non ha avuto seguito legislativo a livello comunitario.
Lo stesso parere, però, in assenza di altre determinazioni comunitarie, è stato posto alle base di una proposta delle associazioni datoriali europee di un Accordo Multisettoriale di Dialogo Sociale, che imporrebbe a livello europeo l’implementazione, monitorata nel tempo, di Buone Pratiche da parte dell’industria e dei lavoratori, con l’obiettivo di ridurre il rischio da silicosi. La proposta di accordo è stata sottoscritta da quindici associazioni datoriali europee, che rappresentano le aziende dei vari settori con potenziale presenza di esposizione professionale a silice dei lavoratori in data 25 aprile 2006, e in tale documento non si accennava alla cancerogenicità della silice. A seguito della sottoscrizione dell’accordo di cui sopra, è stato costituito il NEPSI (European Network on Silica), con l’obiettivo di gestire a livello europeo tutte le attività finalizzate alla riduzione professionale dell’esposizione a silice e a migliorare la salute dei lavoratori nel rispetto della direttiva quadro 89/391/CE per la tutela della sicurezza dei lavoratori e della direttiva 98/24/CE per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dai rischi connessi ad agenti chimici.
Le parti firmatarie dell’accordo si sono impegnate al rispetto delle “Buone Pratiche per la Protezione della salute dei lavoratori tramite la corretta manipolazione e utilizzo della Silice Cristallina e dei prodotti che la contengono”, allegate all’accordo di dialogo sociale.
E’ stato anche ideato un protocollo di monitoraggio della polvere per essere utilizzato da ogni azienda che desideri portare avanti una valutazione dell’esposizione professionale da misurare sul luogo di lavoro, stabilendo anche il formato del relativo report. Tutti i dati dei report sono elaborati per ottenere indicazioni in merito alle condizioni generali di esposizione dei lavoratori e per monitorare i progressi compiuti. Il bilancio del NEPSI per i primi dieci anni di applicazione appare positivo, e tale da permettere il perseguimento di obiettivi di tutela certamente più ambiziosi al momento dell’approvazione della nuova direttiva sui cancerogeni di cui alla proposta della Commissione Europea. In occasione della Conferenza del decimo anniversario del NEPSI, svoltasi a Bruxelles il 16 giugno 2016, le Associazioni sottoscrittrici dell’accordo ha preso atto dei risultati positivi dell’azione della rete europea attraverso il sostanziale rispetto delle Buone Pratiche adottate nel 2006, nonché degli ulteriori obiettivi posti dalla Commissione Europea.
La Commissaria Europea alla Occupazione, Affari sociali e Inclusione, Marianne Thyssen, in occasione della presentazione della proposta di direttiva, ha preso atto di come l’accordo NEPSI rappresenti una effettiva testimonianza di dialogo sociale a livello europeo e una tappa cruciale per i miglioramento della protezione dei lavoratori con il supporto dell’Unione Europea, dichiarando inoltre che:
I valori limite fissati dalla legislazione europea sono strumentali per la protezione della salute dei lavoratori. Ma è la qualità dell’applicazione sul terreno, in ogni fabbrica, miniera o costruzione, che ne determinerà l’effettivo successo in termini di prevenzione. Si potrà così verificare il vero valore di un approccio ascendente quale quello che ha costituito il successo dell’accordo NEPSI.
L’accordo NEPSI è ancora pienamente operativo, anzi è destinato ad allargarsi
A livello italiano è ancora attivo il NIS (Network Italiano Silice), con obiettivi sostanzialmente analoghi a quelli del NEPSI, in cui, però, sono rappresentate solo le istituzioni pubbliche, mentre le Associazioni datoriali e imprenditoriali sono chiamate a dare il loro contributo nelle fasi preparatorie dei documenti proposti e a condividerne gli obiettivi e i risultati.
Partecipano al NIS le Regioni e Province Autonome, l’INAIL, L’ISPESL (ora unificato con l’INAIL) le ASL e l’Istituto Superiore di Sanità.
I gruppi di lavoro del NIS hanno prodotto, tra gli atti più significativi, da ritenere integrativi rispetto a quanto previsto dal NEPSI, due interessanti documenti, forse poco conosciuti per insufficienza di comunicazione verso il sistema produttivo; è parere dello scrivente che i documenti del NIS soffrano di un eccesso di normazione da parte delle strutture pubbliche presenti nel NIS stesso:
• Linee guida per la valutazione dell’esposizione professionale a Silice” Libera” Cristallina”, pubblicata dall’INAIL nel 2016.
• Linee guida per la sorveglianza sanitaria e accertamenti diagnostici sui lavoratori esposti a silice cristallina.
Di specifico interesse, in quanto integrativi delle Buone Pratiche del NEPSI, risultano essere i documenti relativi a Misure di prevenzione e protezione per ridurre l’esposizione a polveri contenenti silice libera cristallina relativa ai seguenti comparti:
• lapideo
• edilizia
• lavorazioni in gallerie
• ceramica
• fonderie.
Il documento relativo ai lapidei, predisposto e testato per essere immediatamente attuabile da parte delle aziende interessate, e aggiornato con le migliori tecnologie disponibili in un contesto di sostenibilità economica, persegue i seguenti obiettivi:
• definizione di un ciclo tecnologico di riferimento
• revisione del profilo di rischio del comparto
• individuazione delle priorità di intervento
• valutazione e validazione delle bonifiche (verifica dell’efficacia delle soluzioni disponibili)
• approvazione delle schede e del report finale
Sono state definite le schede per il monitoraggio annuale degli interventi di miglioramento effettuati nelle varie aziende, in analogia con quanto effettuato dal NEPSI relativamente al monitoraggio dei valori di esposizione dei lavoratori a silice cristallina respirabile.
La proposta di Direttiva Europea relativa alla esposizione dei lavoratori
a silice libera cristallina respirabile
La direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, si applica a qualsiasi agente chimico che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento CE 1272/2008 (CLP): a norma di tale regolamento, 1017 agenti chimici o gruppi di agenti cancerogeni sono stati definiti agenti cancerogeni di categoria 1, con obbligo di etichettatura “può provocare il cancro”.
La silice libera cristallina immessa sul mercato è già soggetta all’obbligo di classificazione stabilito dal regolamento n. 1272/2008, mentre la polvere di silice cristallina generata da un procedimento di lavorazione non viene immessa sul mercato e, pertanto, non è classificata conformemente a tale regolamento. La direttiva 2004/37/CE dispone che siano considerati i processi che producono sostanze classificate cancerogene ai sensi del regolamento CLP.
Riprendendo le premesse alla presente nota, la proposta di modifica della direttiva sopra citata prevede la fissazione di 13 valori limite di esposizione per sostanze cancerogene nell’allegato III (riportato quale allegato XLIII al Testo Unico sulla sicurezza del lavoro), tra cui il limite di esposizione dei lavoratori a silice cristallina respirabile, e l’inserimento dei lavori comportanti esposizione a polvere di silice libera cristallina nell’allegato I (riportato quale allegato XLII al Testo unico sulla sicurezza del lavoro).
La semplicità di formulazione della proposta di direttiva, nel definire chiaramente la classificazione della silice libera cristallina sul luogo di lavoro il relativo limite di esposizione, chiude l’ormai lungo dibattito avviato a livello comunitario dopo sin dopo la proposta SCOEL del 2003.
La motivazione formale della proposta è quella di uniformare a livello comunitario la normativa applicata dai singoli Membri, fortemente differenziata circa il valore del limite di esposizione e certamente finora non indirizzata verso la scelta rilevante della cancerogenicità dell’esposizione professionale.
La proposta di direttiva indica per la prima volta un limite di esposizione professionale pari a 0.1 mg/m3, pari al doppio di quello proposto dallo SCOEL e adottato dall’OSHA e al quadruplo di quello adottato dalla ACGIH, quindi sembrerebbe che a fronte di irrigidimento normativo a livello tecnico, organizzativo e procedurale a seguito dell’applicazione alla esposizione professionale della direttiva cancerogeni, sia stato riconosciuto il beneficio di un valore limite di esposizione più elevato rispetto a quanto atteso o temuto.
Il limite di esposizione proposto, visto l’impegno con il quale in Italia è stato affrontato nel recente passato l’obiettivo di ridurre l’esposizione alla silice cristallina, appare del tutto realistico e tale da non richiedere particolari sforzi economici da parte delle aziende, salvo, evidentemente, l’obiettivo di ridurre per quanto possibile, la stessa esposizione.
L’analisi degli impatti della proposta normativa porta alla previsione, a parere del sottoscritto del tutto irrealistica, per gli anni dal 2010 al 2069, di potersi evitare 99.000 casi di cancro, corrispondenti a un valore monetario tra 34 e 89 miliardi di euro, mentre gli investimenti dell’industria, per potersi conformare al limite di esposizione stabilito di 0,1 mg/m3, saranno pari a 3,5 miliardi di euro. Uno studio commissionato da EUROSIL, Associazione europea dei produttori di silice industriale, porta a risultati ben differenti: la modifica della qualificazione giuridica dei processi produttivi con esposizione professionale da agenti chimici ad agenti cancerogeni, porterà a un aumento dei costi per le industrie, nel prossimo decennio, pari a 152 miliardi di euro, mentre, nel caso di introduzione del limite di esposizione proposto dalla direttiva, si avranno ulteriori costi pari a 25 miliardi di euro.
I costi relativi all’introduzione della modifica normativa proposta, stimati dalla Commissione Europea e dalle industrie del settore, risultano non comparabili: certamente si tratta di una sottovalutazione del rischio per la parte pubblica, e una sopravvalutazione per la parte industriale.
Il processo ufficiale di formazione della proposta di direttiva è stato molto complesso: nel 2007 sono state consultate le parti sociali, quindi è stato avviato un percorso che ha visto coinvolti anche i rappresentanti datoriali, che hanno tentato, con la presentazione di studi e ricerche, di dimostrare la non cancerogenicità delle’esposizione a silice libera cristallina, con esito non favorevole. Attualmente le Associazioni confindustriali europee sembrano aver preso coscienza dell’ineluttabilità della proposta di direttiva comunitaria, alla luce dei risultati delle ricerche scientifiche condotte da autorevoli istituzioni pubbliche; a puro titolo esemplificativo, l’IMA Europe, rappresentante il settore estrattivo dei minerali industriali, ha offerto la propria collaborazione per una corretta futura implementazione della direttiva, senza contestarne il contenuto.






