Il sorvegliante
L'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, "Attuazione delle direttive 92/91/CEE e 92/104/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, ha modificato l'articolo 27 del DPR 9 aprile 1959, n. 128, Norme di polizia delle miniere e delle cave, prevedendo, tra l'altro, che "per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso della capacità e delle competenze adeguate.
Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
Ai sensi dell'articolo 31 del DPR 128/1959 l'Ingegnere Capo può richiedere l'esibizione dei titoli e dei documenti comprovanti la capacità tecnica delle persone alle quali è affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori di cava.
Il contenuto delle disposizioni sopra richiamate, ad un attento esame, risulta contraddittorio e forse non ben compreso dagli operatori e dagli Organi di vigilanza.
Quale prima osservazione, si evidenzia che in sede di denuncia di esercizio occorre non solo attestare, ma anche specificare il possesso dei requisiti da parte delle professionalità individuate in cava o in miniera con responsabilità in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei terzi interessati: si rispetta la previsione normativa, a parere dello scrivente, specificando i titoli posseduti a dimostrazione della capacità e delle competenze acquisite al momento della denuncia di esercizio. La specificazione richiesta può anche essere corrisposta trasmettendo un curriculum vitae.
Per meglio indicare i requisiti che devono essere posseduti si richiamano le indicazioni riportate nel disciplinare ANIM relativo al Capo Cava, valide a livello concettuale per ogni qualifica professionale nel settore estrattivo:
Conoscenza: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.
Abilità: capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto dello EQF, European Qualification Framework, le abilità sono descritte come cognitive, comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo o pratiche, comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti.
Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, esercitabile con un determinato grado di autonomia e responsabilità. Le capacità personali comprendono, in particolare, aspetti sociali e/o metodologici.
L'Ingegnere Capo può richiedere esclusivamente i documenti attestanti la capacità tecnica (è solo una parte della capacità da attestare in sede di denuncia di esercizio) relativamente ai lavori di cava, mentre, da una lettura formale, sono esclusi i lavori di miniera.
L'articolo 7 del DPR n. 128/1959, relativamente anche alla figura del sorvegliante, stabilisce che:
I sorveglianti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze (è possibile ipotizzare che le attribuzioni siano quelle conferite dal datore di lavoro, mentre le competenze siano quelle attribuite direttamente dal DPR n. 128/1959), oltre ad attuare le misure di sicurezza previste dal DPR 128/1959, devono:
a) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di polizia mineraria mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle norme pertinenti e, quando non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
b) fornire, mantenere in buono stato, rinnovare e, quando ciò venga riconosciuto necessario dall'Ingegnere Capo, aggiornare con i progressi della tecnica i mezzi di protezione individuale previsti dal presente decreto;
c) disporre ed esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, adottando, quando ne abbiano i poteri, o proponendo i provvedimenti disciplinari del caso, fino al licenziamento in tronco, nei confronti dei lavoratori inadempienti.
Risulta evidente che le attribuzioni sopra riportate, valide anche per le figure del titolare e del direttore responsabile, non contribuiscono a circoscrivere correttamente la funzione del sorvegliante, in quanto eccessivamente estese e generiche, nonché sovrapposte con quelle del direttore responsabile e del titolare.
Si segnala che l'ANIM ha in corso la redazione di un documento tecnico relativo agli obblighi effettivamente prevedibili per la figura del sorvegliante, nonché per l'individuazione della capacità e delle competenze necessarie in funzione delle differenti tipologie di cave e miniere.
Si definiscono, a livello esemplificativo e non esaustivo, le funzioni operative del sorvegliante, nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 7 sopra citato svolte in attuazione delle disposizioni impartite dal direttore responsabile ed in coordinamento con le altre figure professionali presenti in cava o in miniera, per quanto necessario.
Il sorvegliante
1. verifica l'attuazione del programma di produzione e assegna le attività lavorative giornaliere alle maestranze nell'ambito dei posti di lavoro presidiati dallo stesso sorvegliante;
2. attua le attività di monitoraggio, del buon andamento ai fini della produzione e della sicurezza, delle macchine e degli impianti secondo i piani specifici predisposti dal Titolare e dal Direttore responsabile;
3. attua il coordinamento e controllo ai fini della produzione delle imprese e/o i lavoratori autonomi operanti nell'ambito dei posti di lavoro presidiati;
4. controlla e verifica giornalmente l'andamento produttivo;
5. svolge le attività previste per la propria qualifica nel DPR n. 128/1959
6. controlla l'attuazione di quanto descritto nel piano di coltivazione, di cui deve avere conoscenza diretta per i posti di lavoro presidiati.
Il sorvegliante, ancora, deve possedere, a livello esemplificativo e non esaustivo, conoscenze, soprattutto in termini di competenze tecniche tacite (know how) e pratiche, più che di sapere scientifico:
a) del ciclo produttivo della cava o miniera, comprensivo di processi primari e secondari;
b) nozioni generali sull'ammasso roccioso;
c) conoscenze merceologiche utili per migliorare il rendimento economico della risorsa mineraria a fini commerciali;
d) nozioni di interazioni tra macchine e ambiente di lavoro e delle principali metodologie di coltivazione;
e) nozioni della normativa tecnica e di sicurezza nel settore cave;
f) nozioni sui sistemi di gestione della sicurezza, della qualità e dell'ambiente;
g) conoscenza delle tipologie di DSS e DSS coordinato, oltre che delle procedure tecniche standard usate nelle cave e nelle miniere.
Naturalmente le conoscenze devono essere particolarmente pregnanti in relazione alla specifica attività estrattiva in cui il sorvegliante opera.
All'interno del DPR n. 128/1959 sono richiamate le figure del capo squadra e del capo servizio, le quali non trovano riscontro concreto nello stesso decreto in termini di compiti operativi nelle cave o miniere, per cui si ritiene che tali figure siano solo residuali in merito all'affinamento progressivo della fase di redazione del decreto.
L'articolo 683 del DPR n. 128/1959 individua le figure dei "capi servizio, sorveglianti e altri preposti" congiuntamente ai fini del sistema sanzionatorio, equiparando le figure del sorvegliante e del preposto, ma con specifico riferimento alla violazione di articoli dello stesso decreto n. 128.
Come si vedrà nel seguito, il sistema sanzionatorio per il sorvegliante di cui all'articolo 683 sopra citato diverge in modo importante da quello previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 per la generalità delle attività produttive.
Il preposto
Con l'accordo Stato - regioni del 21 dicembre 2011, integrato con l'accordo del 7 luglio 2016, è stato definito, tra l'altro, il contenuto del corso di formazione del lavoratore e del preposto.
In particolare, il preposto è tenuto a seguire, per quanto concerne il settore estrattivo (ATECO 2007), un corso di formazione della durata complessiva di 24 ore, di cui otto ore di formazione particolare in relazione ai compiti ricoperti e con verifica finale obbligatoria: si prevede l'aggiornamento per complessive 6 ore nel quinquennio.
Con decreto legge n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, è stato introdotto il comma 7 ter all'articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008, che recita: Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
Non si entra nel merito dell'adeguatezza del corso di formazione previsto per figure professionali anche addette a compiti complessi: la formazione. Generalmente, si trasforma in un momento del tutto formale, al solo fine di adempiere ad un vuoto disposto legislativo, senza una effettiva utilità per il preposto.
Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. b-bis, recentemente introdotto con il decreto legge di cui sopra, i datori di lavoro, per tutte le tipologie di attività, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite devono designare preventivamente il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81/2008.
Si riportano integralmente le funzioni del preposto come stabilite dall'articolo 19 sopra richiamato.
a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività' del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.
Le funzioni del preposto, come sopra riportate, sono del tutto assimilabili a quelle del sorvegliante, se pur riferentesi alla generalità delle attività, in quanto il preposto stesso, sintetizzando i compiti attribuiti dal decreto legislativo n. 81/2008:
a) sovrintende alle attività svolte dai lavoratori relativamente ai posti di lavoro presenti nel luogo di lavoro;
b) garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, dal dirigente, e, per il settore estrattivo, dal direttore responsabile;
c) controlla la corretta esecuzione delle direttive ricevute da parte dei lavoratori.
L'articolo 56 definisce le sanzioni per il preposto con riferimento a tutte le disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008: le sanzioni sopra richiamate trovano applicazione di carattere generale, anche per il settore estrattivo e, pertanto, sono sostitutive di quelle previste dal DPR n. 128/1959, le quali sono riferite ad attività specifiche della cava o della miniera, ma trovano comunque riscontro nelle sanzioni di carattere generale.
Conclusioni
Il DPR n. 128/1959, ancora una volta e per un argomento specifico, manifesta la sua vetustà in relazione alla evoluzione della legislazione prevenzionistica.
In via interpretativa deve assumersi la corrispondenza tra le figure professionali del sorvegliante e del preposto: il DPR n. 128/1959 fornisce una definizione parcellizzata dei compiti del sorvegliante, richiamati in alcuni articoli dello stesso decreto, senza dare, anzi dando per assodata, una definizione complessiva di tale figura, fondamentale per il settore estrattivo, ma che ha subito con il passare del tempo un affinamento e un ammodernamento dei compiti esercitati.
Di contro, il decreto legislativo n. 81/2008 coniuga in chiave moderna la figura del preposto, adeguata alla evoluzione dell'organizzazione del lavoro, attribuendogli compiti in passato non esistenti o poco rilevanti, soprattutto con riferimento alle problematiche della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
L'obbligo di nomina del preposto per le attività di vigilanza di cui all'articolo 19 avvicina le due figure professionali considerate, in quanto entrambe necessariamente presenti in ambito lavorativo: il termine vigilanza, nel caso che esaminiamo, equivale in concreto a quella di sorveglianza: nel decreto legislativo n. 81/2008 con il termine sorveglianza si fa riferimento esclusivamente a quella sanitaria.
Il nome sorvegliante evoca tempi lontani in cui le cave e le miniere erano organizzate secondo principi gerarchici e funzionali ormai superati: necessita una rivisitazione della materia nell'ambito di un aggiornamento del DPR n. 128/1959 ormai non più dilazionabile.