Nuove norme regionali: piccole utilizzazioni locali di calore geotermico

Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, sono definite dall'at. 10 del decreto legislativo n. 22/2010, e specificatamente
1) sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo o la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;
2) pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ed emissione nulla, e che consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale di 15 gradi centigradi.
In attesa della emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico con il quale sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche e sono individuati i casi in cui si applica una procedura abilitativa semplificata, alcune regioni hanno approvato specifiche norme per regolare provvisoriamente la complessa materia.
La Regione Lombardia ha già regolato compiutamente i procedimenti amministrativi relativi alla installazione di sonde geotermiche sin dal 2010, mentre le Regioni Lazio e Piemonte hanno provveduto di recente se pur in modo differente dal punto di vista normativo, a regolamentare il settore di che trattasi.
Sono in corso al Ministero dello sviluppo economico le consultazioni degli Stakeholders, con riferimento a una bozza di linee guida già predisposta, sulla quale occorrerà acquisire successivamente l'intesa della Conferenza unificata.
Si riporta di seguito il contento in sintesi dei due recenti provvedimenti normativi delle Regioni Lazio e Piemonte.


Regione Piemonte
Con decreto dirigenziale n. 66 del 3 marzo 2016 la Regione Piemonte ha approvato le "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", con l'obiettivo di fornire agli enti locali coinvolti nel processo decisionale, nonché agli operatori del settore, uno strumento di carattere tecnico finalizzato alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente e della tutela delle acque sotterranee.
Le Linee guida suddividono gli impianti di sonde geotermiche in:
1) piccoli impianti: con potenza termica o frigorifera utile inferiore o uguale a 30 kW;
2) grandi impianti: con potenza termica o frigorifera utile superiore a 50 kW. Sono comunque equiparati ai grandi impianti tutti gli impianti che necessitano di più di 10 sonde geotermiche verticali anche se di potenza termica o frigorifera utile inferiore a 50 kW (in caso di valori differenti si utilizza il valore maggiore).
Le Linee guida specificano le modalità tecnico-operative per la progettazione, l'installazione, il collaudo, la gestione e la dismissione degli impianti, nonché i contenuti tecnico-progettuali e gli elaborati che si ritiene costituiscano la base conoscitiva minima per una corretta valutazione delle ricadute ambientali.
Il decreto regionale n. 66/2016 non modifica competenze e termini autorizzati, ma fornisce indirizzi per una più efficace azione amministrativa del soggetto che esercita le competenze autorizzate stesse.

Regione Lazio
La Regione Lazio, con legge n. 3 del 21 aprile 2016, "Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico", ha dettato disposizioni nella specifica materia delle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 22/2010, concentrandosi principalmente sulle sonde geotermiche, oggetto di particolare e significativa innovazione dai punti di vista tecnico e procedurale.
L'art. 4 della legge regionale n. 3/2016 prevede espressamente che la installazione di sonde geotermiche:
1) è considerata attività di edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, fatti salvi specifici obblighi e prescrizioni previsti dalla legge regionale stessa, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
• siano realizzati per gli edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
• abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 100 kW;
• siano costituiti da sonde geotermiche che raggiungano una profondità massima di 120 metri;
2) è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, per gli altri impianti non rientranti nell'ipotesi di cui al punto 1.
E' prevista l'istituzione del Registro regionale delle sonde geotermiche, al fine di provvedere al controllo e al costante monitoraggio della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale.
Al fine di consentire, per le differenti aree del territorio regionale, la naturale vocazione allo sfruttamento delle risorse geotermiche e la conseguente base di informazioni per la definizione delle indagini sito-specifiche in un contesto di sostenibilità della risorsa ambientale, la Regione provvede alla redazione della Carta idrogeotermica regionale.