In un momento importante come quello che stiamo vivendo sul piano delle risorse finanziare, risulta essenziale per il settore estrattivo calabrese intervenire a livello amministrativo per favorire un flusso di lavoro più agevole per imprese e istituzioni. Tra i punti essenziali di questo intervento vi è la modifica dell'articolo 26 della LR 40/2009
Riscrivendo suddetto articolo si propongono alcune modifiche, nonché l'inserimento di un nuovo comma, inerente l'istituto della proroga, al fine di completare e semplificare la procedura transitoria riguardante le attività estrattive dalla previgente normativa fino all'entrata in vigore del PRAE (Piano Regolatore Regionale della Attività Estrattive).
Questa fondamentale modifica comporta il superamento di una persistente commistione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione con riferimento ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuove cave, ampliamenti e della proroga nella fase transitoria disciplinata dall'art. 26, in coerenza con il principio di separazione delle suddette attività stabilito sia dalla normativa nazionale che da quella regionale vigente in materia. Il risultato di tale modifica, con l'eliminazione del doppio passaggio in Giunta e del parere delle commissioni consiliari competenti, è notevolissimo in quanto è di tutta evidenza lo snellimento procedurale operato anche con riferimento alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.
Inoltre, con la modifica e iscrizione di questo articolo, si introduce il concetto di "autorizzazione di proroga", commisurato al giacimento residuo. Ciò comporta la possibilità di superare l'imposizione di un limite temporale prestabilito consentendo di collegare la durata dell'autorizzazione al giacimento residuo ancora da coltivare. Di conseguenza l'interessato, alla scadenza del titolo autorizzatorio originario o della prima proroga, avrà facoltà di presentare nuova istanza di proroga. Tale ultima istanza può essere, evidentemente, presentata anche dall'interessato che abbia usufruito della seconda proroga alla scadenza della quale, in assenza della novella, non avrebbe più potuto condurre l'attività estrattiva sul sito già autorizzato, pur in presenza di un sito ancora sfruttabile.
La fattispecie della proroga inserita nel Titolo V delle disposizioni transitorie e finanziarie della legge regionale n. 40/2009 è da ritenere applicabile, in via estensiva, a tutte le attività estrattive ricadenti nel cosiddetto regime transitorio disciplinato dagli articoli 25 e seguenti. Quindi è da ritenersi attuabile per tutte le fattispecie autorizzate sia in vigenza della L.R. n. 40/2009 sia ai sensi della precedente normativa.
è evidente, infatti, che un'interpretazione più restrittiva del dettato normativo oltre a determinare un'ingiustificata diversità di disciplina comporterebbe un ambito di applicazione delle norme eccessivamente ristretto, rischiando di vanificare l'intento del legislatore di dare un nuovo impulso al settore con le norme in questione.
Nello specifico le modifiche da apportare sono le seguenti:
1. Non possono essere rilasciate autorizzazioni per l'apertura di nuove cave fino all'entrata in vigore del PRAE, salvo quanto stabilito al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'articolo 7, l'apertura di nuove cave e torbiere, in assenza del PRAE, può essere autorizzata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di attività estrattive e solo in caso di preminente e urgente interesse pubblico comunale o sovracomunale, previo parere vincolante dell'ORAE, sulla base delle risultanze di specifica conferenza di servizi.
3. Ove sia ritenuto sussistente l'interesse sovracomunale, l'attività estrattiva può essere esercitata in aree compatibili in base agli strumenti urbanistici generali vigenti o in zona agricola non vincolata.
4. Le modalità ed i termini per la presentazione della domanda e della relativa documentazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo sono appositamente disciplinati dal Regolamento di attuazione.
5. L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata non superiore a cinque anni.
6. In caso di esaurimento di cave autorizzate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del PRAE l'ampliamento dell'attività di coltivazione è autorizzato secondo quanto previsto dall'articolo 12.
7. L'autorizzazione di proroga può essere concessa, per motivate esigenze produttive, per un periodo commisurato al giacimento residuo.
L'auspicio di Federcave è che la nuova amministrazione della Regione Calabria possa giungere ad un accordo in tempi rapidi non solo per la modifica del suddetto art. 26, ma anche per la redazione dell'ancora mancante Piano Regionale delle Attività Estrattive (strumento indispensabile alla pianificazione e alla gestione dell'attività estrattiva nel territorio) e fare così un importante passo avanti nel percorso di modernizzazione del settore estrattivo calabrese.